27 Luglio 2024

Uno sguardo tecnico – giuridico alle prossime elezioni: il voto di scambio.

Carissimi amici e followers di latusanniae.com oggi vogliamo proporvi la lettura di questo articolo, scritto a quattro mani dalla nostra Ilaria Sterlicchio (studentessa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste) e dal nostro Lodovico Conte (praticante avvocato).

Le elezioni politiche sono alle porte e siamo chiamati alle urne ad esprimere la nostra personale scelta.
A tal proposito, vi proponiamo un estratto su un fenomeno di rilievo politico e giuridico assai peculiare: lo scambio di voto.

Come spesso accade, questa pratica illegale assume forme alquanto eterogenee, che si differenziano tra di loro per la gravità delle possibili conseguenze, ovvero per la più o meno marcata capacità di influenzare illecitamente il risultato di una tornata elettorale.

Dal punto di vista sociale, il fenomeno va sicuramente combattuto, dato che il rischio è quello di minare i principi democratici nel momento più delicato della loro applicazione: la libera espressione del voto da parte dei cittadini.

Generalmente, per “voto di scambio”, si intende la promessa da parte di un candidato, in cambio di favori leciti o illeciti, di ricambiare a beneficio dell’elettore il voto da quest’ultimo offerto attraverso un tornaconto personale (o la promessa dello stesso).

Non a caso, questo fenomeno viene definito anche “corruzione elettorale”.

Diversi sono i reati che possono configurarsi a seconda delle caratteristiche di ogni singolo caso concreto.

Partiamo da quella che può considerarsi sicuramente come la più grave delle ipotesi, anche in virtù delle pene applicabili: lo scambio di voto politico – mafioso.

Per la legge italiana si configura la fattispecie autonoma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, quando la pratica descritta viene posta in essere da un soggetto di cui all’articolo 416 – bis c.p, cioè le associazioni di stampo mafioso.

Il reato è descritto dall’articolo 416 – ter del codice penale, come riformato dalla legge n°43 del 21 aprile 2018: in base a una struttura bilaterale, viene punito l’accordo tra promesse.

Viene punita, da un lato, la promessa del mafioso (o di un suo intermediario) di procurare voti utilizzando i metodi e la forza intimidatoria dell’associazione mafiosa e, dall’altro, la promessa del politico di favorire la mafia, promettendo la dazione di denaro o ogni altra utilità.

Ciò che colpisce dell’art. 413 – ter c.p. sono sicuramente le sanzioni previste: al candidato che stringe un simile accordo con un’associazione di stampo mafioso è comminata la pena della reclusione da dieci a quindici anni.

Quest’ultima viene aumentata della metà, qualora il medesimo, a seguito della conclusione del patto di scambio, riesca ad ottenere l’elezione nella propria circoscrizione elettorale.
Infine, è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Molto più lievi (la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre ad una multa alquanto esigua) sono invece le pene previste dall’art. 86 del D.P.R. n. 570/1960, norma che configura il delitto di “scambio di voto” c.d. semplice, ovvero non caratterizzato dall’impiego del metodo mafioso.

La particolarità di questo reato è che, oltre a rendere punibile lo scambio di voto meramente elettorale, può applicarsi anche nel caso in cui il politico prometta una qualsiasi utilità (cioè, sempre la somma di denaro o il c.d. “favore”, qualunque esso sia) a fronte della sola richiesta di una firma, come quelle dei sottoscrittori che vengono raccolte nei banchetti al fine di presentare le liste dei candidati.

Terminata l’esposizione dei casi principali, vogliamo analizzare con voi anche alcune ipotesi “satellite” di questa prassi illegale.

Un altro fenomeno noto alla cronaca giudiziaria è quello legato alla presenza, nei pressi dei seggi elettorali, di soggetti muniti di schede “precompilate”, ovvero schede nelle quali è stato già barrato il simbolo del partito o il nome del candidato da votare.

Di norma, a fronte dell’elargizione di una somma di denaro (ad es.: € 100,00), la suddetta scheda sarà consegnata all’elettore compiacente, il quale, giunto al seggio, fingerà di compilare quella “neutra”, a lui fornita dagli scrutatori.

In realtà, l’elettore corrotto inserirà nell’urna la scheda precompilata e riterrà per sé quella priva di segni, che consegnerà al soggetto appostato al di fuori del seggio, il quale potrà così falsificarne un’altra, barrando nuovamente simbolo e nome.
Tramite questo meccanismo, il soggetto corruttore potrà continuare a rifornirsi di schede bianche sino alla conclusione delle operazioni di voto.

Ebbene, oltre ad integrare il predetto reato di scambio, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la condotta dell’elettore è qualificabile anche come “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” mediante induzione in errore, previsto dagli artt. 48 e 479 c.p..

In sostanza, l’elettore corrotto, consegnando la scheda precompilata, indurrebbe in errore i componenti della commissione elettorale (i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, sono da considerarsi come pubblici ufficiali).

Costoro annoterebbero il falso dato della preferenza espressa a favore del partito o del candidato prescelto e la falsità risiederebbe nella natura illecita del voto, in quanto non libero, bensì frutto di un’operazione di scambio penalmente rilevante.

Infine, un’altra ipotesi posta ai margini del fenomeno corruttivo è quella della falsificazione dei certificati medici, attestanti la presunta necessità di un elettore di essere accompagnato al seggio (c.d. “voto assistito”), in quanto affetto da malattie invalidanti, in realtà inesistenti.

La finalità sottesa a questa pratica è quella di poter controllare nella cabina elettorale la condotta del finto malato, il quale verrà indotto o costretto a votare un partito o un candidato predeterminato.

Anche in questo caso, il medico che redige simili certificati incorre nella già richiamata falsità ideologica in atto pubblico, punita con la reclusione da uno a sei anni.

Siamo dunque giunti al termine della nostra analisi, che speriamo sia stata di vostro interesse.
Possiamo e dobbiamo sentirci orgogliosi del fatto che, a nostra memoria, simili episodi non si siano mai verificati presso i seggi del nostro Comune.

Con la speranza di poterci ancora pregiare di questa virtù, vi invitiamo a recarvi alle urne il prossimo 25 settembre.

A prescindere dalle opinioni personali, riteniamo infatti che l’espressione del voto sia il primo e più basilare esempio di partecipazione attiva alla vita politica della nostra comunità.

Buone elezioni a tutti!

Ilaria Sterlicchio (membro di Latus Anniae e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Latisana)
Lodovico Conte (vice-coordinatore di Latus Anniae e membro della Commissione Urbanistica del Comune di Latisana)

Lodovico Conte

Ruolo: VICE-COORDINATORE DI LATUS ANNIAE
Nato a Latisana il 10 Luglio 1987, dove tuttora risiedo. Dopo aver conseguito la maturità scientifica presso il Liceo "Ettore Leonida Martin" di Latisana, mi sono iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste. Ho pertanto conseguito la Laurea Magistrale, discutendo una tesi in Diritto Penale, avente ad oggetto il Traffico di Influenze Illecite. Attualmente sono iscritto al Registro dei Praticanti presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone e sto svolgendo il tirocinio forense presso uno studio di Portogruaro. Nel Gennaio del 2022 vengo nominato membro della Commissione Urbanistica del Comune di Latisana. Ho deciso di intraprendere questo percorso all'interno di Latus Anniae perché credo nell'importanza della partecipazione attiva. Essa ha un valore inestimabile, perché arricchisce la tua persona attraverso gli altri.

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