{"id":1588,"date":"2022-09-20T21:37:41","date_gmt":"2022-09-20T19:37:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.latusanniae.com\/?p=1588"},"modified":"2022-09-20T21:37:42","modified_gmt":"2022-09-20T19:37:42","slug":"uno-sguardo-tecnico-giuridico-alle-prossime-elezioni-il-voto-di-scambio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.latusanniae.com\/?p=1588","title":{"rendered":"Uno sguardo tecnico &#8211; giuridico alle prossime elezioni: il voto di scambio."},"content":{"rendered":"\n<p>Carissimi amici e followers di latusanniae.com oggi vogliamo proporvi la lettura di questo articolo, scritto a quattro mani dalla nostra <strong><a href=\"https:\/\/www.latusanniae.com\/?author=5\">Ilaria Sterlicchio<\/a><\/strong> (studentessa presso la Facolt\u00e0 di Giurisprudenza dell\u2019Universit\u00e0 di Trieste) e dal nostro <strong><a href=\"https:\/\/www.latusanniae.com\/?author=13\">Lodovico Conte<\/a><\/strong> (praticante avvocato).<\/p>\n\n\n\n<p>Le elezioni politiche sono alle porte e siamo chiamati alle urne ad esprimere la nostra personale scelta.<br>A tal proposito, vi proponiamo un estratto su un fenomeno di rilievo politico e giuridico assai peculiare: <strong>lo scambio di voto<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Come spesso accade, questa pratica <strong>illegale <\/strong>assume forme alquanto eterogenee, che si differenziano tra di loro per la <strong>gravit\u00e0 <\/strong>delle possibili conseguenze, ovvero per la pi\u00f9 o meno marcata capacit\u00e0 di <strong>influenzare illecitamente <\/strong>il risultato di una tornata elettorale.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal punto di vista sociale, il fenomeno va sicuramente combattuto, dato che il rischio \u00e8 quello di <strong>minare i principi democratici <\/strong>nel momento pi\u00f9 delicato della loro applicazione: la <strong>libera espressione <\/strong>del voto da parte dei cittadini.<\/p>\n\n\n\n<p>Generalmente, per <em><strong>\u201cvoto di scambio\u201d<\/strong><\/em>, si intende la promessa da parte di un candidato, in cambio di <strong>favori leciti o illeciti<\/strong>, di ricambiare a beneficio dell\u2019elettore il voto da quest\u2019ultimo offerto attraverso un tornaconto personale (o la promessa dello stesso).<\/p>\n\n\n\n<p>Non a caso, questo fenomeno viene definito anche <strong><em>\u201ccorruzione elettorale\u201d<\/em><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Diversi sono i reati che possono configurarsi a seconda delle caratteristiche di ogni singolo caso concreto.<\/p>\n\n\n\n<p>Partiamo da quella che pu\u00f2 considerarsi sicuramente come la pi\u00f9 grave delle ipotesi, anche in virt\u00f9 delle pene applicabili: lo <strong>scambio di voto politico \u2013 mafioso<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Per la legge italiana si configura la fattispecie autonoma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, quando la pratica descritta viene posta in essere da un soggetto di cui all\u2019<strong><em>articolo 416 &#8211; bis c.p<\/em><\/strong>, cio\u00e8 le associazioni di stampo mafioso.<\/p>\n\n\n\n<p>Il reato \u00e8 descritto dall\u2019<strong><em>articolo 416 &#8211; ter del codice penale<\/em><\/strong>, come riformato dalla <strong><em>legge n\u00b043 del 21 aprile 2018<\/em><\/strong>: in base a una struttura bilaterale, viene punito l\u2019accordo tra promesse.<\/p>\n\n\n\n<p>Viene punita, da un lato, la <strong>promessa del mafioso<\/strong> (o di un suo intermediario) di procurare voti utilizzando i metodi e la <strong>forza intimidatoria<\/strong> dell\u2019associazione mafiosa e, dall\u2019altro, la promessa del politico di favorire la mafia, promettendo la dazione di denaro o ogni altra utilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci\u00f2 che colpisce dell\u2019<strong><em>art. 413 \u2013 ter c.p.<\/em><\/strong> sono sicuramente le sanzioni previste: al <strong>candidato <\/strong>che stringe un simile accordo con un\u2019associazione di stampo mafioso \u00e8 comminata la pena della r<strong>eclusione da dieci a quindici anni<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Quest\u2019ultima viene <strong>aumentata della met\u00e0<\/strong>, qualora il medesimo, a seguito della conclusione del patto di scambio, <strong>riesca<\/strong> ad <strong>ottenere l\u2019elezione<\/strong> nella propria circoscrizione elettorale.<br>Infine, \u00e8 prevista l\u2019interdizione perpetua dai pubblici uffici.<\/p>\n\n\n\n<p>Molto pi\u00f9 lievi (la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre ad una multa alquanto esigua) sono invece le pene previste dall\u2019<strong><em>art. 86 del D.P.R. n. 570\/1960<\/em><\/strong>, norma che configura il delitto di \u201cscambio di voto\u201d c.d. semplice, ovvero non caratterizzato dall\u2019impiego del metodo mafioso.<\/p>\n\n\n\n<p>La particolarit\u00e0 di questo reato \u00e8 che, oltre a rendere punibile lo scambio di voto meramente elettorale, pu\u00f2 applicarsi anche nel caso in cui il politico <strong>prometta una qualsiasi utilit\u00e0<\/strong> (cio\u00e8, sempre la somma di denaro o il c.d. \u201cfavore\u201d, qualunque esso sia) a fronte della sola richiesta di una firma, come quelle dei sottoscrittori che vengono raccolte nei banchetti al fine di presentare le liste dei candidati.<\/p>\n\n\n\n<p>Terminata l\u2019esposizione dei casi principali, vogliamo analizzare con voi anche alcune ipotesi \u201csatellite\u201d di questa prassi illegale.<\/p>\n\n\n\n<p>Un altro fenomeno noto alla cronaca giudiziaria \u00e8 quello legato alla <strong>presenza<\/strong>, nei pressi dei seggi elettorali, di <strong>soggetti muniti di schede \u201cprecompilate\u201d<\/strong>, ovvero schede nelle quali <strong>\u00e8 stato gi\u00e0 barrato il simbolo<\/strong> del partito o il nome del candidato da votare.<\/p>\n\n\n\n<p>Di norma, a fronte dell\u2019elargizione di una somma di denaro (ad es.: \u20ac 100,00), la suddetta <strong>scheda <\/strong>sar\u00e0 <strong>consegnata all\u2019elettore compiacente<\/strong>, il quale, giunto al seggio, <strong>finger\u00e0 <\/strong>di compilare quella \u201cneutra\u201d, a lui fornita dagli scrutatori.<\/p>\n\n\n\n<p>In realt\u00e0, <strong>l\u2019elettore corrotto inserir\u00e0 nell\u2019urna la scheda precompilata e riterr\u00e0 per s\u00e9 quella priva di segni<\/strong>, che consegner\u00e0 al soggetto appostato al di fuori del seggio, il quale potr\u00e0 cos\u00ec falsificarne un\u2019altra, barrando nuovamente simbolo e nome.<br>Tramite questo meccanismo, il soggetto corruttore potr\u00e0 <strong>continuare a rifornirsi di schede bianche<\/strong> sino alla conclusione delle operazioni di voto.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, oltre ad integrare il predetto reato di scambio, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la condotta dell\u2019elettore \u00e8 qualificabile anche come <em>\u201cFalsit\u00e0 ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici\u201d<\/em> mediante <strong>induzione in errore<\/strong>, previsto dagli <strong><em>artt. 48 e 479 c.p.<\/em><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In sostanza, l\u2019elettore corrotto, consegnando la scheda precompilata, <strong>indurrebbe in errore i componenti della commissione elettorale<\/strong> (i quali, nell\u2019esercizio delle loro funzioni, sono da considerarsi come pubblici ufficiali).<\/p>\n\n\n\n<p>Costoro annoterebbero il falso dato della preferenza espressa a favore del partito o del candidato prescelto e la falsit\u00e0 risiederebbe nella <strong>natura illecita del voto<\/strong>, in quanto non libero, bens\u00ec frutto di un\u2019operazione di scambio penalmente rilevante.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, un\u2019altra ipotesi posta ai margini del fenomeno corruttivo \u00e8 quella della <strong>falsificazione dei certificati medici<\/strong>, attestanti la presunta necessit\u00e0 di un elettore di essere <strong>accompagnato al seggio<\/strong> (c.d. <em>\u201cvoto assistito\u201d<\/em>), in quanto affetto da malattie invalidanti, in realt\u00e0 inesistenti.<\/p>\n\n\n\n<p>La finalit\u00e0 sottesa a questa pratica \u00e8 quella di poter controllare nella cabina elettorale la condotta del finto malato, il quale verr\u00e0 <strong>indotto <\/strong>o <strong>costretto a votare<\/strong> un partito o un candidato predeterminato.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche in questo caso, il <strong>medico <\/strong>che redige simili certificati incorre nella gi\u00e0 richiamata <strong>falsit\u00e0 ideologica in atto pubblico<\/strong>, punita con la <strong>reclusione da uno a sei anni<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Siamo dunque giunti al termine della nostra analisi, che speriamo sia stata di vostro interesse.<br>Possiamo e dobbiamo sentirci orgogliosi del fatto che, a nostra memoria, simili episodi non si siano <strong>mai verificati <\/strong>presso i seggi del nostro Comune.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la speranza di poterci ancora pregiare di questa virt\u00f9, <strong>vi invitiamo a recarvi alle urne il prossimo 25 settembre<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>A prescindere dalle opinioni personali, riteniamo infatti che l\u2019espressione del voto sia il primo e pi\u00f9 basilare esempio di <strong>partecipazione attiva<\/strong> alla vita politica della nostra comunit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Buone elezioni a tutti!<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ilaria Sterlicchio<\/strong> (membro di <strong><em>Latus Anniae<\/em><\/strong> e della Commissione Pari Opportunit\u00e0 del Comune di Latisana)<br><strong>Lodovico Conte<\/strong> (vice-coordinatore di <strong><em>Latus Anniae<\/em><\/strong> e membro della Commissione Urbanistica del Comune di Latisana)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Carissimi amici e followers di latusanniae.com oggi vogliamo proporvi la lettura di questo articolo, scritto a quattro mani dalla nostra Ilaria Sterlicchio (studentessa presso la Facolt\u00e0 &hellip; 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